La Cassazione con sentenza n. 14054 ha confermato la condanna per il reato di usurpazione della funzione pubblica, previsto dall’articolo 347 del Codice penale, a carico dell’addetto alla vigilanza impiegato presso un negozio Decatlhon, con mansioni di portiere e addetto alla vigilanza, per aver perquisito dei ragazzi sospettati di aver rubato dei prodotti.
Condanna inflitta per una perquisizione troppo scrupolosa alla ricerca del bottino, tanto da aver condotto nella toilette del negozio i sospettati e averli fatti spogliare, estendo la perquisizione fino alla biancheria intima.
Decisione che era costata all'imputato l’iniziale contestazione di violenza sessuale, riqualificata come violenza privata e che la Corte d’Appello ha definitivamente derubricato in usurpazione di una funzione pubblica, in particolare “per le modalità odiose e prevaricatrici della condotta”.
La Cassazione ha ricordato inoltre che il compito di perquisire un individuo spetta unicamente alle autorità di pubblica sicurezza. Un addetto alla vigilanza non può arrestare una persona, tantomeno utilizzare mezzi coercitivi. Qualora si dovesse verificare un illecito, come ad esempio un furto, il vigilantes deve chiedere l’intervento dell’autorità pubblica. I vigilantes devono limitarsi a sorvegliare gli ingressi degli esercizi commerciali, con l’unica possibilità di bloccare chi non è munito di regolare scontrino. L’impiego della forza è lecito soltanto in caso di legittima difesa o di arresto in flagranza di reato per un delitto perseguibile d’ufficio.