L’attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge n°340/2000, a regime dell’autorizzazione di polizia di cui all’art.62 del T.U.L.P.S., che disciplinava la figura del “portiere o custode” e obbligava i rappresentanti di questa categoria all’iscrizione in appositi registri, stabilendo altresì che per operare nel settore bisognava godere del requisito della “buona condotta”, si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente dal tipo di servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla “semplice” sorveglianza dell’immobile, ma che spazia dallo svolgimento di attività di smistamento e recapito della corrispondenza, all’accoglienza dei visitatori fino ad arrivare alla pulizia dello stabile stesso.
Occorre infatti evidenziare che portieri e custodi, benché ritenuti dal legislatore del 1931 quali ausilio alla forza pubblica al pari delle guardie giurate, svolgendo, con le dovute differenze, prestazioni e mansioni non molto lontane dalla ordinaria GPG, possono svolgere anche altre attività, ad esempio, servizi di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile e molto altro. Al contrario gli Istituti di Vigilanza e le relative guardie particolari giurate (GPG) possono svolgere servizi che attengono esclusivamente alla sfera della prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tanto che, come previsto dall’art.3 del R.D.L. n°144/1936, alle stesse GPG è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano distrarre dal servizio di vigilanza cui sono destinate.
Sostanzialmente la differenza tra la figura della GPG (guardia particolare giurata) e l’operatore di portierato è stata ribadita dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione con la determina 9 del 2015 che distingue le prime per l’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile mentre, per le seconde non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una “normale” tutela e custodia della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi (Vigilanza Passiva).
La più recente giurisprudenza ha affermato inoltre che l’attività di portierato, di custodia e guardiania, in qualsiasi forma di espletamento, ha tra i suoi scopi leciti e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere, di un custode o comunque dei dipendenti delle società di servizi, a scoraggiare eventuali intrusioni
Varie sono le attività che il committente può richiedere, non avendo la necessità di un servizio di vigilanza privata ai sensi dell’art.134 del T.U.L.P.S., ad un addetto ai servizi di custodia e portierato.
Tra le prestazioni più diffuse e richieste troviamo sicuramente:
• Il controllo delle infrastrutture di servizio.
• La chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche.
• La registrazione dei visitatori.
• Il controllo e l’ispezione degli accessi.
• La regolazione dell’afflusso delle vetture nei parcheggi.
• Il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e nell’obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed a quanti altri verranno individuati dall’ente proprietario per i necessari interventi.
• La gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’azienda.
• Compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all’edificio.
• Assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta.
• Impedire l’ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate.
• Vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate.
• Fornire indicazioni
• Custodire chiavi e cose loro consegnate
• Ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali.
• Svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..
Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, rientrano tutte tra le attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell’attività di portierato.
Il mercato e l’offerta.
La materia, che di per sé è “spinosa”, così definisce il Ministero dell’Interno la differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, si fa decisamente pungente passando all’offerta. Oggi, infatti, possiamo trovare un servizio di portierato a 10€/ora, mentre per un servizio di vigilanza la tariffa raddoppia.
L’eccessiva liberalizzazione dei prezzi e l’inevitabile guerra che si è innescata tra i grandi gruppi del settore per prevalere sugli altri, ha completamente distrutto il mercato, penalizzato le società che si occupano di formare i loro operatori per la specificità del ruolo che devono ricoprire, investendo tempo e danaro per accrescere la professionalità del proprio personale.
Il servizio di portierato è il biglietto da visita che l’azienda committente offre ai propri clienti e pertanto la formazione riveste una particolare rilevanza per poter dare un servizio impeccabile e dagli alti standard qualitativi all’azienda committente.
Pagare meno di 12 € \ora per un servizio di portierato, custodia e reception può essere un azzardo, sia per la qualità del servizio e sia per la probabilità che, sotto quella tariffa, facciano la loro comparsa controlli dell’ispettorato del lavoro, denunce del personale che non si vede versare regolarmente i contributi previdenziali e molto altro. Le aziende, economicamente (troppo) convenienti, hanno vita breve, lasciando poi alla committente gli oneri dell’obbligato in solido.
A tal proposito ci teniamo a riportare l’art. 29 della Legge Biagi che è chiarissimo: “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto d’appalto”
La responsabilità della committente poi è richiamata anche dagli artt. 2 e 30 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” che, in relazione al D.Lgs. 231/01, hanno messo in evidenza la necessità di un’efficiente organizzazione d’impresa e della gestione consapevole dei rischi operativi al fine della prevenzione in materia antinfortunistica e ambientale. È dovere anche della committente accertarsi che sia stata somministrata al personale operante della società incaricata la formazione obbligatoria e che gli operatori siano dotati, qualora richiesti, dei necessari dispositivi di protezione individuali.
La divisione Servizi Fiduciari di DM Security Management avvalendosi esclusivamente di figure professionali altamente qualificate e formate e garantendo servizi di sicurezza, custodia e portierato dagli alti standard qualitativi, orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti prestando la massima attenzione alle richieste che possono favorire ulteriori miglioramenti della qualità dei propri servizi.
La nostra società, in piena regola con tutti gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali previsti, ha in corso tutte le coperture assicurative obbligatorie per legge con massimali per sinistro tra i più alti del settore.